Art. 1
In vigore dal 3 apr 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università dell'Aquila degli Abruzzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la rettorale n. 07586/III del 5 aprile 1982;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1981, n. 914;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1981, n. 914, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 16 febbraio 1982, concernente modifiche allo statuto dell'Università dell'Aquila degli Abruzzi è rettificato come segue:
Articolo unico
Nell'art. 86, tra gli insegnamenti di cui alla lettera:
D) Corso di laurea in ingegneria meccanica, la denominazione dell'insegnamento di "misure metalliche, termiche e collaudi" è rettificata in "misure meccaniche, termiche e collaudi".
Nell'art. 88, tra gli insegnamenti che afferiscono all'istituto di meccanica e macchine la denominazione dell'insegnamento di "costruzione di macchine" è rettificata in "costruzioni di macchine".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 1982
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1983
Registro n. 17 Istruzione, foglio n. 60
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-29;1149#art-1