Art. 1
In vigore dal 30 mar 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615/1981;
Veduto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 23, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dei vari corsi di laurea della facoltà di ingegneria, sono incluse le seguenti discipline:
economia agraria;
progetti di costruzioni stradali e ferroviarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 1982
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1983
Registro n. 17 Istruzione, foglio n. 62
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-29;1130#art-1