Art. 1
In vigore dal 11 feb 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264, concernente conversione in legge del regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, contenente norme per l'uso della bandiera nazionale;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1977, n. 173, concernente - tra l'altro - concessione di bandiere di istituto militare a scuole dell'Esercito;
Considerata l'opportunità di dotare della bandiera di istituto la scuola allievi carabinieri di Benevento;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
È concessa la bandiera di istituto alla scuola allievi carabinieri di Benevento.
Il presente decreto, munito del sigillo: dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 dicembre 1982
PERTINI
LAGORIO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1983
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 95
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-21;1026#art-1