Art. 1

In vigore dal 11 feb 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 12 della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264, concernente conversione in legge del regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, contenente norme per l'uso della bandiera nazionale; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1977, n. 173, concernente - tra l'altro - concessione di bandiere di istituto militare a scuole dell'Esercito; Considerata l'opportunità di dotare della bandiera di istituto la scuola allievi carabinieri di Benevento; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sulla proposta del Ministro della difesa; Decreta: È concessa la bandiera di istituto alla scuola allievi carabinieri di Benevento. Il presente decreto, munito del sigillo: dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 dicembre 1982 PERTINI LAGORIO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1983 Registro n. 3 Difesa, foglio n. 95
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Art. 1 Concessione della bandiera di istituto alla scuola allievi carabinieri di Benevento. — Testo vigente | Portale Normativo