Art. 1
In vigore dal 4 mar 1983
N. 1087. Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, il Club alpino italiano, in Milano, viene autorizzato ad accettare l'eredità, consistente in un terzo del valore risultante dalla vendita dei beni ereditari a ciò destinati, come da volontà della de cuius, disposta dalla sig.ra De Maria Susanna Marianna con testamento olografo 20 gennaio 1975, pubblicato in data 15 maggio 1975, n. 25908/7359 di repertorio, a rogito dott. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, registrato a Roma in data 19 maggio 1975 al n. 4034.
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1983
Registro n. 2 Turismo, foglio n. 273
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-01;1087#art-1