Art. 1

In vigore dal 11 gen 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 8 aprile 1940, n. 830, contenente l'ordinamento dell'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 1982; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto: Articolo unico L'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1940, n. 830, è sostituito dal seguente: "L'Ufficio legislativo è diretto da un magistrato di cassazione nominato alle funzioni superiori. Fanno parte dell'Ufficio un magistrato di cassazione e sei magistrati di qualifica non superiore a magistrato di corte d'appello, appartenenti al personale addetto al Ministero. L'assegnazione all'Ufficio è disposta con decreto del Ministro. Il decreto di assegnazione all'Ufficio può essere in ogni tempo revocato. In caso di assenza o impedimento del magistrato dirigente l'Ufficio, le funzioni vicarie sono esercitate dal magistrato di cassazione o da uno dei magistrati di appello designati dal Ministro". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 novembre 1982 PERTINI SPADOLINI - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1982 Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 26
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Art. 1 Modificazione all'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1940, n. 830, recante ordinamento dell'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia. — Testo vigente | Portale Normativo