Art. 1
In vigore dal 11 gen 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 8 aprile 1940, n. 830, contenente l'ordinamento dell'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 1982;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
Articolo unico
L'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1940, n. 830, è sostituito dal seguente:
"L'Ufficio legislativo è diretto da un magistrato di cassazione nominato alle funzioni superiori. Fanno parte dell'Ufficio un magistrato di cassazione e sei magistrati di qualifica non superiore a magistrato di corte d'appello, appartenenti al personale addetto al Ministero. L'assegnazione all'Ufficio è disposta con decreto del Ministro. Il decreto di assegnazione all'Ufficio può essere in ogni tempo revocato.
In caso di assenza o impedimento del magistrato dirigente l'Ufficio, le funzioni vicarie sono esercitate dal magistrato di cassazione o da uno dei magistrati di appello designati dal Ministro".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 novembre 1982
PERTINI
SPADOLINI - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 26
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-24;934#art-1