Art. 1
In vigore dal 14 gen 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2348, con il quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste è stata autorizzata a percepire i diritti per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori;
Visto il decreto presidenziale 8 novembre 1973, n. 1059, con il quale sono state apportate modificazioni alle precedenti tariffe dei suddetti diritti di quotazione;
Vista la delibera della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste n. 174 del 22 marzo 1982 con la quale è stata proposta la parziale modifica della predetta tariffa;
Visti gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante norme in materia di diritti di borsa;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Decreta:
Con decorrenza dal 1 gennaio 1983 il limite massimo dei diritti di quotazione spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste, attualmente stabilito in L. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) è elevato a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 novembre 1982
PERTINI
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1982
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 2
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-16;950#art-1