Art. 1
In vigore dal 14 gen 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49, recante norme per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori;
Visti gli articoli 4 e 17 del relativo regolamento approvato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con deliberazione n. 233 del 24 giugno 1977, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 giugno 1977;
Viste le deliberazioni della Commissione nazionale per le società e la borsa numeri 316 e 318 del 12 gennaio 1978 con le quali sono stati istituiti rispettivamente il mercato ristretto presso la borsa valori di Roma e di Genova;
Viste le deliberazioni n. 461 del 18 novembre 1977 e n. 259 del 18 aprile 1978 con cui le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma e di Genova hanno chiesto rispettivamente la fissazione dei diritti di quotazione per i titoli quotati al locale mercato ristretto;
Visti gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante norme in materia di diritti di borsa;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Decreta:
La tariffa dei diritti annui spettanti alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma e di Genova per la quotazione dei titoli al mercato ristretto presso le locali borse valori è stabilita nella seguente misura:
a) societa con capitale nominale non superiore a 5
miliardi di lire:
diritto fisso................. L. 100.000 b) societa con capitale nominale superiore a 5 e
fino a 10 miliardi di lire:
diritto fisso................. " 200.000 c) societa con capitale nominale superiore a 10
miliardi di lire:
diritto fisso per i primi 10 miliardi..... " 200.000 diritto proporzionale pari a L. 15 per ogni mi-
lione, o frazione, del capitale nominale supe-
riore a 10 miliardi.
Per le nuove ammissioni al mercato ristretto è prevista l'esenzione dal pagamento del diritto per il primo anno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 novembre 1982
PERTINI
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1982
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 1
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-16;949#art-1