Art. 3
In vigore dal 23 mar 1983
Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 1982
PERTINI
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1983
Registro n. 3 Esteri, foglio n. 195
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-12;1125#art-3