Art. 1
In vigore dal 5 giu 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la nota rettorale n. G 90483 del 2 aprile 1982;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1069, con il quale è stato provveduto alla introduzione di nuove norme generali sulle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia;
Considerato che nella redazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1069 si è verificato un errore materiale nel senso che nell'art. 492 (ex 474) i due commi riportati non dovevano costituire una sostituzione, bensì una aggiunta prima dell'ultimo comma;
Riconosciuta la necessità di apportare le opportune correzioni al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1069;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1069, è rettificato nel senso che i due commi riportati non devono costituire una sostituzione, bensì una aggiunta prima dell'ultimo comma, in modo da ottenere che il testo dell'articolo sia il seguente:
Art. 492. - Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia, salvo diverso indirizzo.
È richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente che rappresenta titolo comunque indispensabile per essere ammessi agli esami di profitto.
L'ammissione alle scuole è subordinata ad un concorso, per titoli ed esami, secondo norme comuni fissate dal consiglio di facoltà.
Per ogni scuola è fissato il numero massimo di specializzandi, stabilito in base alla recettività ed alle attrezzature didattiche, di laboratorio e cliniche a disposizione della scuola.
I cittadini stranieri possono essere ammessi in soprannumero nel limite di un quarto dei posti previsti, con arrotondamento all'unità per eccesso e sempre che abbiano superato l'esame di ammissione previsto per i candidati italiani.
Il senato accademico, sentiti i direttori delle scuole interessate, nel rispetto del limite massimo di cui al precedente comma e con le stesse modalità concorsuali, può autorizzare la concessione di posti in soprannumero ad amministrazioni statali militari che ne abbiano fatto motivata richiesta.
Non possono essere concesse abbreviazioni di corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 novembre 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1983
Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 30
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-08;1188#art-1