Art. 1
In vigore dal 29 giu 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
.
Art. 74 - gli insegnamenti del biennio propedeutico e del triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria meccanica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
BIENNIO PROPEDEUTICO
1° Anno:
1) analisi matematica I;
2) chimica;
3) disegno I;
4) fisica I;
5) geometria.
2° Anno:
6) analisi matematica II;
7) fisica II;
8) meccanica razionale;
9) disegno II;
TRIENNIO
10) chimica applicata;
11) disegno di macchine;
12) elettrotecnica;
13) fisica tecnica;
14) meccanica applicata alle macchine;
15) scienza delle costruzioni;
16) tecnologie meccaniche;
17) calcolo numerico;
18) costruzioni di macchine;
19) idraulica (meccanica dei fluidi);
20) macchine;
21) controlli automatici;
22) tecnica delle costruzioni;
23) impianti meccanici;
24) misure meccaniche, termiche e collaudi;
25) economia ed organizzazione aziendale;
26) progetti di macchine;
27-30) un gruppo di materie a scelta fra quelle elencate nell'art. 78.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-30;1193#art-1