Art. 1

In vigore dal 29 giu 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: . Art. 74 - gli insegnamenti del biennio propedeutico e del triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria meccanica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: BIENNIO PROPEDEUTICO 1° Anno: 1) analisi matematica I; 2) chimica; 3) disegno I; 4) fisica I; 5) geometria. 2° Anno: 6) analisi matematica II; 7) fisica II; 8) meccanica razionale; 9) disegno II; TRIENNIO 10) chimica applicata; 11) disegno di macchine; 12) elettrotecnica; 13) fisica tecnica; 14) meccanica applicata alle macchine; 15) scienza delle costruzioni; 16) tecnologie meccaniche; 17) calcolo numerico; 18) costruzioni di macchine; 19) idraulica (meccanica dei fluidi); 20) macchine; 21) controlli automatici; 22) tecnica delle costruzioni; 23) impianti meccanici; 24) misure meccaniche, termiche e collaudi; 25) economia ed organizzazione aziendale; 26) progetti di macchine; 27-30) un gruppo di materie a scelta fra quelle elencate nell'art. 78.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-30;1193#art-1

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