Art. 1
In vigore dal 1 apr 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la rettorale n. 32587 del 9 settembre 1982;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1981, n. 939, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 23 febbraio 1982;
Riconosciuta la necessità di apportare al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 939 la rettifica richiesta;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1981, n. 839, è rettificato come segue:
Nell'articolo unico, dopo l'elenco degli insegnamenti inclusi nell'art. 90, è aggiunto il seguente comma:
"Nel medesimo elenco l'insegnamento complementare di "psicologia" cambia denominazione in quella di "psicologia generale"".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1983
Registro n. 17 Istruzione, foglio n. 55
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-30;1134#art-1