Art. 1
In vigore dal 13 mar 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università commerciale "L. Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università commerciale "L. Bocconi" di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Lo statuto dell'Università commerciale "L. Bocconi" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 7 - i commi secondo e terzo, concernenti rispettivamente l'organico dei professori ordinari e straordinari e l'organico dei professori associati, sono soppressi e sostituiti come segue:
Il ruolo organico dei professori della prima fascia è costituita da trentasette posti.
Il ruolo organico dei professori della seconda fascia è costituito da cinquanta posti.
Art. 11 - il comma primo, concernente l'organico dei ricercatori universitari è soppresso e sostituito come segue:
Il ruolo organico dei ricercatori universitari è costituito da cinquanta posti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1983
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 170
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-30;1113#art-1