Art. 1
In vigore dal 22 mar 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 38 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono inserite le seguenti discipline: contabilità dei costi e programmazione aziendale;
diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali;
diritto sindacale;
diritto urbanistico;
economia e politica del lavoro;
economia e politica dello sviluppo economico;
economia e politica industriale;
economia e politica monetaria;
economia e tecnica dei mercati mobiliari;
economia matematica;
economia politica (corso progredito);
economia regionale;
elaborazione automatica per l'analisi economica;
finanza aziendale;
finanza degli enti locali;
organizzazione aziendale;
programmazione economica;
schemi contabili per l'analisi economica;
sistemi economici comparati;
sistemi fiscali comparati;
statistica economica;
tecnica della revisione aziendale.
L'art. 39 è soppresso e sostituito come segue:
Art. 39 - Gli insegnamenti di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico sono considerati propedeutici a tutti gli altri insegnamenti di diritto.
L'economia politica è considerata propedeutica alla scienza delle finanze e diritto finanziario, all'economia e politica agraria, alla storia economica, alla politica economica e finanziaria, alla economia dei trasporti, all'economia internazionale, all'econometria, all'economia e finanza della sicurezza sociale, alla storia sociale, agli schemi contabili per l'analisi economica, all'economia e politica del lavoro, all'economia e politica industriale, all'economia matematica, all'economia e politica monetaria, all'economia regionale, alla programmazione economica, ai sistemi economici comparati, all'economia e politica dello sviluppo economico, alla economia politica (corso progredito).
L'economia politica primo anno è propedeutica all'economia e finanza delle imprese di assicurazione, all'economia e tecnica dell'armamento e della navigazione, alla storia delle dottrine economiche, all'economia e tecnica industriale.
La statistica primo anno è propedeutica alla politica economica e finanziaria, alla scienza delle finanze e diritto finanziario, all'econometria, alla demografia, alla ricerca operativa, agli schemi contabili per l'analisi economica, all'economia matematica, alla programmazione economica, alla statistica economica.
La matematica generale è considerata propedeutica alla matematica finanziaria, alla statistica, all'economia politica secondo anno, alla ricerca operativa, all'economia matematica, all'elaborazione automatica per l'analisi economica.
La ragioneria generale ed applicata primo anno è considerata propedeutica a tutti gli insegnamenti la cui denominazione inizia con il vocabolo "tecnica" ovvero i vocaboli "economia e tecnica". La stessa ragioneria primo anno è inoltre considerata propedeutica all'economia e finanza delle imprese di assicurazione, alla ragioneria delle imprese marittime, alla ragioneria degli enti pubblici, alla contabilità dei costi e programmazione aziendale, alla finanza aziendale, all'organizzazione aziendale, all'organizzazione del lavoro.
La scienza delle finanze e diritto finanziario è considerata propedeutica al diritto tributario, alla politica economica e finanziaria, all'economia e finanza della sicurezza sociale, alla finanza degli enti locali, ai sistemi fiscali comparati.
Per ciascuno dei gruppi sopra indicati debbono essere superati prima gli esami sugli insegnamenti propedeutici.
L'art. 41 è soppresso e sostituito come segue:
Art. 41 - l'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di due tesi da esporre oralmente.
La commissione di laurea può dispensare il candidato dalla discussione di una delle due tesi orali. Gli argomenti della dissertazione scritta e delle due tesi orali debbono essere comunicati dal candidato alla segreteria, previa approvazione dei professori della materia, entro il termine stabilito dal consiglio di facoltà.
Le dissertazioni e le tesi orali devono vertere su argomenti appartenenti a gruppi diversi di materie. A tal fine le materie si intendono ripartite in tre gruppi:
1) Tecnico:
contabilità dei costi e programmazione aziendale;
economia e tecnica dei mercati mobiliari;
economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
economia e tecnica industriale;
elaborazione automatica per l'analisi economica;
finanza aziendale;
matematica finanziaria;
matematica generale;
merceologia;
organizzazione aziendale;
organizzazione del lavoro;
ragioneria degli enti pubblici;
ragioneria delle imprese marittime;
ragioneria generale ed applicata;
ricerca operativa;
tecnica amministrativa delle imprese marittime;
tecnica bancaria e professionale;
tecnica del commercio internazionale;
tecnica della revisione aziendale;
tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;
tecnica industriale e commerciale;
tecnologia dei cicli produttivi.
2) Giuridico:
diritto amministrativo;
diritto commerciale;
diritto comunitario;
diritto della navigazione;
diritto del lavoro;
diritto e tecnica delle assicurazioni marittime;
diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali;
diritto industriale;
diritto internazionale;
diritto processuale civile;
diritto pubblico dell'economia;
diritto sindacale;
diritto tributario;
diritto urbanistico;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione bancaria.
3) Economico:
demografia;
econometria;
economia dei trasporti;
economia e finanza della sicurezza sociale;
economia e finanza delle imprese di assicurazione;
economia e politica agraria;
economia e politica del lavoro;
economia e politica dello sviluppo economico;
economia e politica industriale;
economia internazionale;
economia matematica;
economia e politica monetaria;
economia politica;
economia politica (corso progredito);
economia regionale;
finanza degli enti locali;
geografia economica;
geografia regionale;
politica economica e finanziaria;
programmazione economica;
schemi contabili per l'analisi economica;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
sistemi economici comparati;
sistemi fiscali comparati;
statistica;
statistica economica;
storia delle dottrine economiche;
storia economica;
storia sociale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1983
Registro n. 14 Istruzione, foglio n. 16
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;1124#art-1