Art. 1
In vigore dal 11 mar 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la rettorale n. 26640 del 16 giugno 1982;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1982, n. 234, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 12 maggio 1982;
Riconosciuta la necessità di apportare al succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 234 la rettifica richiesta;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1982, n. 234, è rettificato nel senso che nell'ultima frase del dispositivo il numero "67" è soppresso ed è sostituito dal numero "68".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1983
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 174
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;1108#art-1