Art. 2

In vigore dal 18 feb 1983
Nell'art. 298, relativo agli istituti annessi alla facoltà di medicina veterinaria, gli istituti di: istituto di anatomia normale veterinaria con istologia ed embriologia; istituto di patologia generale ed anatomia patologica; istituto di patologia speciale e clinica medica; istituto di patologia speciale e clinica chirurgica; istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria; istituto di zootecnica generale, mutano la denominazione rispettivamente in quelle di: istituto di anatomia sistematica e comparata; istituto di anatomia patologica generale e speciale; istituto di clinica medica veterinaria; istituto di clinica chirurgica veterinaria; istituto di patologia e profilassi delle malattie infettive; istituto di zootecnica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1983 Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 140
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;1063#art-2

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Art. 2 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo