Art. 2
In vigore dal 18 feb 1983
Nell'art. 298, relativo agli istituti annessi alla facoltà di medicina veterinaria, gli istituti di:
istituto di anatomia normale veterinaria con istologia ed embriologia;
istituto di patologia generale ed anatomia patologica;
istituto di patologia speciale e clinica medica;
istituto di patologia speciale e clinica chirurgica;
istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
istituto di zootecnica generale,
mutano la denominazione rispettivamente in quelle di:
istituto di anatomia sistematica e comparata;
istituto di anatomia patologica generale e speciale;
istituto di clinica medica veterinaria;
istituto di clinica chirurgica veterinaria;
istituto di patologia e profilassi delle malattie infettive;
istituto di zootecnica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1983
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 140
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;1063#art-2