Art. 1

In vigore dal 11 feb 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, concernenti l'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze politiche sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, con i seguenti articoli: Art. 26. - Il biennio di specializzazione è organizzato dalla facoltà secondo i seguenti indirizzi: a) politico-amministrativo; b) storico-politico; c) politico-internazionale; d) politico-economico. Art. 27. - Il biennio di specializzazione si svolge in base ai piani di studio predisposti dalla facoltà che stabilisce l'elenco delle materie di insegnamento per ogni indirizzo. Tale elenco non può comprendere più di quindici insegnamenti annuali. Di questi cinque sono fissati come obbligatori a tutti gli studenti dell'indirizzo, gli altri saranno scelti dallo studente nell'ambito dei restanti insegnamenti del suddetto elenco predisposto dalla facoltà all'inizio di ogni anno accademico. Negli insegnamenti a scelta dello studente possono essere compresi al massimo due insegnamenti impartiti in altri indirizzi della facoltà, oppure in altre facoltà dell'Università di Genova, purchè questi ultimi siano congeniali all'indirizzo prescelto, secondo il giudizio espresso dal consiglio di facoltà. Gli insegnamenti resi obbligatori dalla facoltà per un indirizzo possono essere compresi nell'elenco a scelta per un altro indirizzo. Art. 28. - Durante i quattro anni, lo studente deve frequentare e sostenere gli esami in almeno due lingue, che può adottare, una nel biennio propedeutico e l'altra in quello di specializzazione. Una delle due lingue deve essere il francese o l'inglese o il tedesco. Per la seconda lingua è consentita la scelta tra quelle effettivamente insegnate nelle altre facoltà dell'Ateneo. Tale lingua non verrà computata nei due insegnamenti che, a norma dell'art. 27, comma terzo, del presente statuto, possono essere scelti fra gli insegnamenti di altre facoltà dell'Università di Genova. Art. 29. - L'indirizzo politico-amministrativo comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: 1) istituzioni di diritto privato; 2) diritto amministrativo (biennale); 3) dottrina dello Stato; 4) politica economica e finanziaria. Art. 30. - L'indirizzo storico-politico comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: 1) storia moderna II; 2) storia delle relazioni internazionali; 3) storia economica; 4) storia delle istituzioni politiche; 5) diritto internazionale pubblico. Art. 31. - L'indirizzo politico-internazionale comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: 1) diritto internazionale pubblico; 2) storia delle relazioni internazionali; 3) organizzazione internazionale; 4) politica economica e finanziaria; 5) diritto pubblico comparato. Art. 32. - L'indirizzo politico-economico comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: 1) politica economica e finanziaria; 2) scienza delle finanze; 3) geografia politica ed economica; 4) economia internazionale; 5) storia delle dottrine economiche. Art. 33. - La facoltà per predisporre anno per anno il piano degli studi, comprendente al massimo altri dieci insegnamenti per ogni indirizzo, attingerà al seguente elenco: 1) contabilità di Stato e degli enti pubblici; 2) diritto del lavoro e legislazione sociale; 3) diritto delle imprese e delle società commerciali; 4) diritto e politica delle Comunità europee; 5) diritto internazionale privato; 6) diritto parlamentare; 7) diritto pubblico dell'economia; 8) diritto pubblico romano; 9) diritto regionale; 10) diritto tributario; 11) diritto diplomatico e consolare; 12) economia aziendale; 13) economia e politica monetaria (semestrale); 14) economia regionale (semestrale); 15) economia dei trasporti marittimi; 16) elementi di diritto ecclesiastico; 17) filosofia del diritto; 18) geografia regionale; 19) istituzioni di diritto e procedura penale; 20) istituzioni politiche comparate; 21) programmazione economica (semestrale); 22) scienza dell'amministrazione; 23) sociologia dell'organizzazione; 24) sociologia politica; 25) storia antica; 26) storia della filosofia; 27) storia della pubblica amministrazione; 28) storia dell'Asia estremo-orientale; 29) storia delle Americhe; 30) storia delle istituzioni militari nello Stato moderno; 31) storia dell'Europa orientale; 32) storia del pensiero sociologico; 33) storia dei movimenti e partiti politici; 34) storia dei movimenti sindacali; 35) storia ed istituzioni dell'Europa orientale; 36) storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici; 37) storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna; 38) storia medioevale; 39) storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane; 40) teoria e politica dello sviluppo (semestrale). Art. 34. - Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facoltà dell'Università di Genova. Art. 35. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato i relativi esami per almeno venti materie oltre alle due lingue straniere. I corsi biennali di una stessa materia equivalgono, ai fini del numero dei corsi sopra stabiliti, a due materie annuali. Qualora il piano di studi istituisca corsi semestrali, due corsi semestrali equivalgono ad uno annuale. Possibilmente i corsi semestrali verranno istituiti a coppie. Art. 36. - La propedeuticità degli esami di profitto è stabilita come segue: Istituzioni di diritto pubblico è propedeutico a: diritto amministrativo; diritto costituzionale italiano e comparato; diritto e politica delle Comunità europee; diritto internazionale pubblico; diritto parlamentare; diritto pubblico comparato; diritto regionale; diritto tributario; dottrina dello Stato; elementi di diritto ecclesiastico; diritto diplomatico e consolare; diritto pubblico dell'economia. Storia contemporanea è propedeutica a: storia della pubblica amministrazione; storia delle istituzioni militari nello Stato moderno; storia dei movimenti e partiti politici; storia dei movimenti sindacali. Economia politica è propedeutica a: economia internazionale; economia dei trasporti; politica economica e finanziaria; scienza delle finanze. Istituzioni di diritto privato è propedeutico a: diritto amministrativo; diritto internazionale privato; diritto del lavoro e legislazione sociale. Diritto internazionale pubblico è propedeutico a: organizzazione internazionale. Gli esami indicati come successivi possono essere sostenuti nella stessa sessione in cui sono superati gli esami propedeutici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 ottobre 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1983 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 25
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