Art. 1
In vigore dal 1 apr 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la rettorale n. 3059 del 15 aprile 1982;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 marzo 1982;
Riconosciuta la particolare necessità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 1100 sopra citato;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 marzo 1982, è rettificato come segue:
Articolo unico
Errata Corrige
Art. 283 - 2° Anno:
Tecnica fotografica e Tecnica fotografica
micrografica e micrografica
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1983
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 28
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-11;1133#art-1