Art. 1
In vigore dal 16 feb 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 108, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
biogeografia;
citomorfologia e citofisiologia animale;
protozoologia;
genetica ecologica;
genetica dei microorganismi;
biofisica;
storia della biologia;
citofisiologia vegetale;
citotassonomia ed embriologia vegetale;
fitosociologia;
igiene ambientale e del territorio.
Nel medesimo articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari:
fitogeografia;
zoogeografia;
esercitazioni di chimica fisica;
esercitazioni di fisica sperimentale;
esercitazioni di istituzioni matematiche I;
esercitazioni di istituzioni matematiche II;
termodinamica;
geologia;
psicologia sperimentale.
E inoltre, gli insegnamenti di citologia, citologia ed embriologia vegetale, oceanografia, sempre nel medesimo succitato art. 108, mutano rispettivamente la denominazione in quella di:
citologia animale;
citologia vegetale;
oceanografia biologica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1983
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 127
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-11;1057#art-1