Art. 1
In vigore dal 12 feb 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la nota rettorale n. 5384 del 24 giugno 1982;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1028, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, a modificare il numero complessivo degli iscritti alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro;
Considerato che nella redazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1028 si è verificato un errore materiale nel senso che all' è stato riportato: "per i tre anni" anziché "per i quattro anni";
Riconosciuta la particolare necessità di apportare la relativa correzione al suddetto decreto presidenziale n. 1028;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
L' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1028, relativo alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, è rettificato nel senso che le parole "tre anni" vanno sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1983
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 7
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-11;1035#art-1