Art. 1

In vigore dal 10 feb 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pisa approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 859; Rilevata la necessità di rettificare il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 859, in quanto per errore materiale, non è stata inserita la soppressione del quinto comma dell'art. 116; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 859, è rettificato nel senso che il disposto dell'articolo unico è integrato con il seguente nuovo comma: "È soppresso, altresì, il quinto comma". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1983 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 13
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Art. 1 Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 859, recante modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo