Art. 1
In vigore dal 10 feb 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Considerata la necessità di adeguare la norma sulla direzione e sul consiglio di istituto a quanto stabilito dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 62, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i nuovi seguenti articoli concernenti l'istituzione dell'istituto polidisciplinare di diritto internazionale e comunitario.
Art. 63. - È costituito presso la facoltà di giurisprudenza l'istituto di diritto internazionale e comunitario.
L'istituto raggruppa gli insegnamenti:
diritto internazionale;
diritto delle Comunità europee;
organizzazione internazionale;
diritto internazionale privato e processuale.
All'istituto saranno aggregati tutti gli altri insegnamenti che verranno istituiti in futuro per altre materie internazionalistiche.
Art. 64. - L'istituto ha il fine di promuovere e coordinare l'insegnamento, la ricerca ed ogni altra iniziativa o manifestazione scientifica o culturale nel campo delle discipline che fanno capo ad esso.
A tale scopo disporrà delle attrezzature in dotazione. L'istituto curerà inoltre la raccolta del materiale scientifico e provvederà a pubblicazioni autonome.
Art. 65. - Fa parte dell'istituto il personale docente e non docente afferente all'istituto stesso; sono ammessi a frequentare di diritto l'istituto gli studenti della facoltà di giurisprudenza.
Possono essere ammessi anche altri studenti, studiosi e laureati di altre facoltà e Università secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'art. 88, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.
Art. 66. - Il direttore dell'istituto è un professore ordinario o straordinario di una delle discipline di cui all'art. 63, nominato dal rettore su designazione del consiglio d'istituto.
Il direttore coordina e sovraintende alla attività dell'istituto, è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso e dura in carica un triennio.
In mancanza di professori ordinari e straordinari si applicano le norme di cui al quarto comma dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.
Il consiglio di istituto è costituito dai professori ufficiali e dagli assistenti di ruolo, che vi afferiscono, nonché da una rappresentanza, da uno a cinque ricercatori qualora essi superino il numero di tre.
Il consiglio esprime parere sul regolamento interno dell'istituto, sul coordinamento delle materie e dei tempi e dei modi dei corsi - salvo l'autonomia di ogni insegnamento - sulla formazione della biblioteca, sul prestito interno ed esterno del materiale librario e didattico-scientifico, sulle ammissioni di cui all'articolo 65.
Esprime parere altresì su ogni altra questione sottopostagli dal direttore.
Art. 67. - Il direttore informerà dei più rilevanti problemi dell'istituto, almeno una volta all'anno, agli inizi dell'anno accademico, previo opportuno avviso pubblico, i membri dell'istituto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1983
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 8
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-11;1018#art-1