Art. 1
In vigore dal 8 feb 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova in quanto tale modifica è in linea con la circolare ministeriale sul potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Il terzo comma dell'art. 33, relativo alle modalità dello studio e degli esami delle lingue straniere, è soppresso ed è sostituito dal seguente:
Tali insegnamenti hanno la durata triennale. Lo studente è tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove d'esame di due fra tali lingue durante tre anni a partire dal primo anno di corso. Può, però, sostituire la frequenza e gli esami di una o di entrambe tali lingue con altre lingue straniere moderne, purchè esse siano insegnate nell'università con corsi di durata almeno triennale, il cui programma venga approvato dalla facoltà.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1983
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 27
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-11;1001#art-1