Art. 1

In vigore dal 19 nov 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145 e con alcuni termini prorogati dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito nella legge 29 marzo 1976, n. 61; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, recante ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 300; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1981, n. 497; Considerato che si rende necessario provvedere alla proroga di alcuni termini previsti dagli articoli 14 e 15 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1982; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; EMANA il seguente decreto: Articolo unico Il termine del 31 dicembre 1980 per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive, rispettivamente delle licenze e delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi, rilasciate con effetto alla data del 31 ottobre 1977, fissato dal terzo e quarto comma del paragrafo quarto degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, in esecuzione dell'art. 62, quinto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1981 con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 300, ed al 31 dicembre 1982 con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1981, n. 497, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1983. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 ottobre 1982 PERTINI SPADOLINI - BALZAMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1982 Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 28
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-06;805#art-1

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Art. 1 Modificazione dei termini previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, e successive modificazioni, in materia di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi. — Testo vigente | Portale Normativo