Art. 1
In vigore dal 13 ott 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1980, n. 878, con il quale si è provveduto a modificare le tariffe postali e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1982, n. 73, che prevede l'istituzione di una voce tariffaria nel servizio dei conti correnti postali;
Visto il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1981, n. 336, che prevede l'istituzione di uno speciale documento di riconoscimento, denominato "carta del correntista postale";
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 luglio 1982, con il quale si è provveduto a stabilire le modalità e le caratteristiche tecniche del suddetto documento;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nelle riunioni del 24 settembre 1982;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro;
Decreta:
Articolo unico
A decorrere dal 1 ottobre 1982 le tariffe postali, le tariffe telegrafiche, le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale e le tariffe per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle A, B, C e D, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; a decorrere dalla medesima data i limiti di peso, di dimensione e di valore, le indennità per la perdita, la manomissione o l'avaria di corrispondenze e di pacchi nonché le caratteristiche degli invii normalizzati sono fissati nelle annesse tabelle E, F e G, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
A decorrere dal 1 febbraio 1983 le tariffe postali, le tariffe telegrafiche, le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale e le tariffe per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle 1, 2, 3 e 4, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; restano in vigore le tabelle E, F e G menzionate nel comma precedente.
A decorrere dal 1 ottobre 1982 sono abrogati i decreti del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1980, n. 878 e 12 marzo 1982, n. 73, citati nelle premesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 1982
PERTINI
SPADOLINI - GASPARI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 18
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-09-25;687#art-1