Art. 1
In vigore dal 5 feb 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 75, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico è aggiunto il seguente insegnamento:
cristallografia.
Nell'art. 79, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
fisica teorica;
fisica atomica;
fisica sanitaria;
elettrodinamica cosmica;
teoria delle forze nucleari;
cristallografia.
L'ultimo comma dell'art. 78, relativo al corso di laurea in fisica, è soppresso e sostituito dal seguente:
I corsi 4 e 8 comprendono esercitazioni sperimentali che gli studenti eseguiranno in laboratorio e comportano un esame finale.
Nell'art. 90, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
ecologia applicata;
rilevamento geologico.
Nell'art. 91, relativo al corso in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
biochimica vegetale;
biologia dello sviluppo;
scienza dell'alimentazione;
neurologia comparata;
patologia molecolare;
ecologia vegetale;
protozoologia;
biologia delle popolazioni umane;
biochimica comparata;
zoogeografia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 settembre 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1983
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 17
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-09-10;990#art-1