Art. 1
In vigore dal 5 dic 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 47, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
filologia e critica dantesca;
storia comparata delle letterature europee;
storia della lingua e della letteratura latina-medievale;
filologia umanistica;
storia delle istituzioni sociali e politiche;
biblioteconomia;
archivistica;
geografia economica e politica;
cartografia;
storia dell'arte contemporanea;
storia dei movimenti contadini;
storia delle dottrine economiche;
filologia latina;
letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia agraria medievale;
esegesi delle fonti del Medioevo;
psicometria;
psicologia dei processi cognitivi;
storia della grammatica e della lingua italiana.
Nell'art. 48, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
filosofia della scienza;
filosofia della religione;
filosofia del linguaggio;
storia della filosofia moderna;
storia della filosofia contemporanea.
Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in lingua e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
filologia e critica dantesca;
storia comparata delle letterature europee;
storia della lingua e della letteratura latina medievale;
filologia umanistica;
storia delle istituzioni sociali e politiche;
biblioteconomia;
archivistica;
geografia economica e politica;
cartografia;
storia dell'arte contemporanea;
linguistica inglese;
linguistica francese;
linguistica spagnola;
linguistica tedesca;
storia della lingua tedesca;
letteratura dei Paesi di lingua inglese;
letteratura dei Paesi francofoni;
lingua e letteratura portoghese.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 settembre 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1982
Registro n. 123 Istruzione, foglio n. 243
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-09-10;858#art-1