Art. 1

In vigore dal 5 dic 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 47, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: filologia e critica dantesca; storia comparata delle letterature europee; storia della lingua e della letteratura latina-medievale; filologia umanistica; storia delle istituzioni sociali e politiche; biblioteconomia; archivistica; geografia economica e politica; cartografia; storia dell'arte contemporanea; storia dei movimenti contadini; storia delle dottrine economiche; filologia latina; letteratura italiana moderna e contemporanea; storia agraria medievale; esegesi delle fonti del Medioevo; psicometria; psicologia dei processi cognitivi; storia della grammatica e della lingua italiana. Nell'art. 48, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: filosofia della scienza; filosofia della religione; filosofia del linguaggio; storia della filosofia moderna; storia della filosofia contemporanea. Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in lingua e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: filologia e critica dantesca; storia comparata delle letterature europee; storia della lingua e della letteratura latina medievale; filologia umanistica; storia delle istituzioni sociali e politiche; biblioteconomia; archivistica; geografia economica e politica; cartografia; storia dell'arte contemporanea; linguistica inglese; linguistica francese; linguistica spagnola; linguistica tedesca; storia della lingua tedesca; letteratura dei Paesi di lingua inglese; letteratura dei Paesi francofoni; lingua e letteratura portoghese. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 settembre 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1982 Registro n. 123 Istruzione, foglio n. 243
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-09-10;858#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo