Art. 3
AbrogatoIn vigore dal 21 lug 2012
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GIUGNO 2012, N. 104
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 104 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "I prodotti conformi alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 o per effetto dell'entrata in vigore di ulteriori atti delegati, purche' immessi sul mercato anteriormente a tale abrogazione o alla data a tal fine indicata negli atti delegati, possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle relative prescrizioni, salvo le eventuali diverse indicazioni dei pertinenti atti delegati".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-09-10;784#art-3