Art. 1
In vigore dal 4 giu 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1982;
Veduta la nota del rettore dell'Università di Venezia n. 8277 del 25 marzo 1982;
Vedute le delibere delle autorità accademiche della Università di Venezia;
Considerata l'opportunità di procedere alla rettifica del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 969;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Il testo dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 969, citato nelle premesse, è rettificato nel senso che è soppresso ed è sostituito dal seguente:
"Nell', dopo il quarto comma, è aggiunto il nuovo seguente comma:
Appartengono alla facoltà di chimica industriale i seguenti istituti: chimica generale ed inorganica, fisica, chimica fisica, chimica organica e spettrochimica, chimica industriale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 settembre 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1983
Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 37
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-09-10;1183#art-1