Art. 4

Abrogato
In vigore dal 2 mar 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;871#art-4

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Art. 4 Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/232 relativa alle gamme di quantita' nominali e capacita' nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati. — Testo vigente | Portale Normativo