Art. 1
In vigore dal 2 dic 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la rettorale n. 07152/III del 23 marzo 1982;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, n. 838, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 19 gennaio 1982;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, n. 838, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 19 gennaio 1982, è rettificato come segue:
Articolo unico
Nell'art. 76, la denominazione dell'insegnamento complementare di "strutturistica fisica" è rettificata In "strutturistica chimica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 agosto 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1982
Registro n. 123 Istruzione, foglio n. 233
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;844#art-1