Art. 1
In vigore dal 2 dic 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la rettorale n. 3656 del 17 marzo 1982;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 920, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 19 febbraio 1982;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 920, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 19 febbraio 1982, è rettificato come segue:
Articolo unico
Art. 29 - nell'elenco degli insegnamenti di cui alla lettera b) la denominazione dell'insegnamento "elementi costruttivi dei veicoli" è rettificata in quella di "elementi costruttivi dei velivoli".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare,
Dato a Roma, addì 23 agosto 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1982
Registro n. 123 Istruzione, foglio n. 237
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;843#art-1