Art. 7

Abrogato
In vigore dal 10 mar 2001
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 GENNAIO 2001 N. 22

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;776#art-7

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Art. 7 Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/339 che stabilisce l'obbligo degli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di combustibili fossili presso le centrali termoelettriche. — Testo vigente | Portale Normativo