Art. 2
In vigore dal 4 nov 1982
Le prescrizioni di cui all'articolo precedente si applicano, nelle attività economiche, nei settori della sanità e della sicurezza pubblica e nelle operazioni di carattere amministrativo, agli strumenti di misura impiegati, alle misurazioni effettuate e alle indicazioni di grandezza espresse in unità di misura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;802#art-2