Art. 2

In vigore dal 4 nov 1982
Le prescrizioni di cui all'articolo precedente si applicano, nelle attività economiche, nei settori della sanità e della sicurezza pubblica e nelle operazioni di carattere amministrativo, agli strumenti di misura impiegati, alle misurazioni effettuate e alle indicazioni di grandezza espresse in unità di misura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;802#art-2

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Art. 2 Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unita' di misura. — Testo vigente | Portale Normativo