Art. 2
In vigore dal 10 ago 1982
I procedimenti in corso per i reati di cui all'articolo precedente o l'esecuzione della sentenza penale di condanna sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o della istanza di definizione e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non avrà comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari, ai sensi del terzo comma del precedente articolo, per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-09;525#art-2