Art. 1
In vigore dal 14 ott 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 20 luglio 1982, n. 464;
Visti gli accordi del 1 luglio 1980 intervenuti tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. e tra il Governo e l'Unione nazionale sindacati autonomi (U.N.S.A.), con i quali si è convenuto sulla esigenza di dettare una nuova disciplina del lavoro straordinario reso dal personale dello Stato incaricato dei controlli sui concorsi pronostici e sulle manifestazioni a premio e di sorte;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1981;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
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Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio rese fuori ufficio dal personale non dirigente incaricato di esercitare la vigilanza o adempiere altre funzioni di controllo sullo svolgimento di concorsi pronostici, lotterie, manifestazioni a premio ed operazioni di sorte sono retribuite con i normali compensi per lavoro straordinario previsti dalla disciplina generale stabilita per il lavoro straordinario dei dipendenti civili dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-07;735#art-1