Art. 1
In vigore dal 1 dic 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 73, concernente il corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:
Per l'indirizzo organico-biologico:
chimica fisica dei polimeri.
Per l'indirizzo inorganico chimico-fisico:
complementi di chimica organica.
Nell'art. 74, concernente il corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:
chimica dei combustibili;
chimica e tecnologia degli intermedi;
chimica e tecnologia della catalisi;
chimica fisica dei polimeri;
petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi.
Nell'art. 75, concernente il corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari per il I gruppo sono aggiunte le seguenti discipline:
fisica sperimentale delle particelle elementari;
teorie quantistiche.
Nell'art. 76, concernente il corso di laurea in matematica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:
Per l'indirizzo generale:
primo gruppo:
strutture algebriche;
teoria dei gruppi;
topologia algebrica;
algebra commutativa;
secondo gruppo:
meccanica dei continui;
meccanica superiore.
Per l'indirizzo applicativo:
primo gruppo:
meccanica superiore;
programmazione matematica;
secondo gruppo:
meccanica dei continui;
metodi per il trattamento dell'informazione;
teoria degli algoritmi e della calcolabilità;
linguaggi formali e compilatori;
ricerca operativa.
Inoltre, nello stesso art. 76, nell'elenco degli insegnamenti complementari del primo e secondo gruppo dei tre indirizzi: generale, didattico e applicativo sono soppressi, ove presenti, i seguenti insegnamenti:
calcolo delle probabilità;
istituzioni di fisica nucleare;
struttura della materia;
matematica finanziaria ed attuariale;
chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
fisica terrestre;
meccanica statistica;
teoria delle vibrazioni;
astronomia;
geodesia.
Nell'art. 77, concernente il corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:
esercitazioni di laboratorio di mineralogia;
fitosociologia;
geologia ambientale;
rilevamento geologico;
zoologia dei vertebrati.
Nell'art. 78, concernente il corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli Insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:
paleoantropologia;
statistica e biometria.
Nel medesimo elenco è soppresso l'insegnamento complementare di statistica.
Nell'art. 79, concernente il corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:
cristallochimica;
didattica delle scienze geologiche;
esercizi di laboratorio di mineralogia;
geofisica applicata;
geofisica marina;
geologia ambientale;
geomagnetismo;
geomorfologia applicata;
geopedologia;
meteorologia e oceanografia;
paleontologia dei vertebrati;
petrografia regionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1982
Registro n. 123 Istruzione, foglio n. 231
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-02;837#art-1