Art. 1

In vigore dal 1 dic 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 73, concernente il corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline: Per l'indirizzo organico-biologico: chimica fisica dei polimeri. Per l'indirizzo inorganico chimico-fisico: complementi di chimica organica. Nell'art. 74, concernente il corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline: chimica dei combustibili; chimica e tecnologia degli intermedi; chimica e tecnologia della catalisi; chimica fisica dei polimeri; petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi. Nell'art. 75, concernente il corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari per il I gruppo sono aggiunte le seguenti discipline: fisica sperimentale delle particelle elementari; teorie quantistiche. Nell'art. 76, concernente il corso di laurea in matematica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline: Per l'indirizzo generale: primo gruppo: strutture algebriche; teoria dei gruppi; topologia algebrica; algebra commutativa; secondo gruppo: meccanica dei continui; meccanica superiore. Per l'indirizzo applicativo: primo gruppo: meccanica superiore; programmazione matematica; secondo gruppo: meccanica dei continui; metodi per il trattamento dell'informazione; teoria degli algoritmi e della calcolabilità; linguaggi formali e compilatori; ricerca operativa. Inoltre, nello stesso art. 76, nell'elenco degli insegnamenti complementari del primo e secondo gruppo dei tre indirizzi: generale, didattico e applicativo sono soppressi, ove presenti, i seguenti insegnamenti: calcolo delle probabilità; istituzioni di fisica nucleare; struttura della materia; matematica finanziaria ed attuariale; chimica generale ed inorganica con elementi di organica; fisica terrestre; meccanica statistica; teoria delle vibrazioni; astronomia; geodesia. Nell'art. 77, concernente il corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline: esercitazioni di laboratorio di mineralogia; fitosociologia; geologia ambientale; rilevamento geologico; zoologia dei vertebrati. Nell'art. 78, concernente il corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli Insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline: paleoantropologia; statistica e biometria. Nel medesimo elenco è soppresso l'insegnamento complementare di statistica. Nell'art. 79, concernente il corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline: cristallochimica; didattica delle scienze geologiche; esercizi di laboratorio di mineralogia; geofisica applicata; geofisica marina; geologia ambientale; geomagnetismo; geomorfologia applicata; geopedologia; meteorologia e oceanografia; paleontologia dei vertebrati; petrografia regionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1982 Registro n. 123 Istruzione, foglio n. 231
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-02;837#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. — Testo vigente | Portale Normativo