Art. 1

In vigore dal 27 nov 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Art. 44 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono inseriti i seguenti insegnamenti: religioni dei popoli primitivi; lingua e letteratura neogreca; storia della critica letteraria; didattica dell'italiano; sociolinguistica; didattica del latino; storia della civiltà e della tradizione classica. Art. 48 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è inserito il seguente insegnamento: storia del pensiero scientifico. Art. 51 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono inseriti i seguenti insegnamenti: letteratura francese moderna e contemporanea; letteratura inglese moderna e contemporanea; letteratura tedesca moderna e contemporanea; lingua e letteratura ceca e slovacca; lingua e letteratura luso-brasiliana; lingue e letterature ispano-americane. Art. 54 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in geografia sono inseriti i seguenti insegnamenti: geografia industriale; oceanografia e geografia del mare; storia economica; geografia urbana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1982 Registro n. 121 Istruzione, foglio n. 56
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-02;824#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. — Testo vigente | Portale Normativo