Art. 2
In vigore dal 27 nov 1982
Nell'art. 40, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
medicina criminologica e psichiatria forense;
applicazioni tecniche delle strumentazioni mediconucleari;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia toracica;
chirurgia vascolare;
chirurgia sperimentale;
istituzioni di anatomia e istologia patologica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1982
Registro n. 121 Istruzione, foglio n. 62
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-02;823#art-2