Art. 1
In vigore dal 16 feb 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Lo statuto dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 dello statuto, concernenti il trattamento economico, di previdenza e quiescenza del personale non docente, sono soppressi e sostituiti come segue:
Art. 15. - L'Università "Bocconi" per l'esplicazione dei vari servizi amministrativi dispone di personale delle carriere direttive, di concetto, esecutiva ed ausiliaria. L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del personale agli uffici è disposta dal consiglio di amministrazione.
Art. 16. - Al personale amministrativo, d'ordine e di servizio, competono normalmente le stesse mansioni e funzioni previste dalle vigenti norme per le corrispondenti qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale delle università governative.
Art. 17. - Alle qualifiche iniziali dei singoli livelli funzionali si accede a seguito di concorso. La nomina è disposta dal consiglio di amministrazione dell'Università.
Art. 18. - La disciplina dei rapporti con il personale non docente dell'Università "Bocconi" deve prevedere uno stato giuridico ed un trattamento economico e di quiescenza non inferiori, nè deteriori, rispetto a quelli del personale non docente delle università e degli istituti superiori statali, che svolga le stesse mansioni e funzioni.
Eventuali ulteriori norme regolamentari riguardanti il personale posto a carico del bilancio dell'Università, debbono essere contenute in un regolamento interno da approvarsi con la procedura stabilita dalle vigenti norme di legge (art. 44 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592).
Art. 19.- A favore del personale non insegnante vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennità di anzianità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982
PERTINI
BODRATO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1983
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 133
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-02;1056#art-1