Art. 1
In vigore dal 26 ott 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Parma approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 75, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
archivistica;
storia greca;
storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
storia del libro e dell'editoria;
tecniche dell'informazione e della documentazione.
Nell'art. 76, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
storia del pensiero sociologico;
antropologia culturale;
metodologia delle scienze sociali;
pedagogia sperimentale;
psicologia sociale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 luglio 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1982
Registro n. 112 Istruzione, foglio n. 365
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-22;721#art-1