Art. 1

In vigore dal 26 ott 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università della Calabria approvato con regio decreto 12 marzo 1968, n. 442, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università della Calabria e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 44, relativo all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di matematica, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: programmazione matematica; metodi della ricerca operativa; metodi per il trattamento dell'informazione; teoria degli algoritmi della calcolabilità. Nell'art. 46, relativo all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di chimica, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: meccanismi di reazione in chimica inorganica. Nell'art. 49, relativo all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di scienze della Terra, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: cristallografia; petrografia applicata; petrologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 luglio 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1982 Registro n. 112 Istruzione, foglio n. 372
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-22;719#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria. — Testo vigente | Portale Normativo