Art. 1
In vigore dal 26 set 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 65 - nell'art. 65, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono inclusi le seguenti discipline:
anatomia radiologica;
andrologia;
chirurgia gastroenterologica;
epidemiologia;
genetica umana;
igiene ambientale e del territorio;
medicina psicosomatica;
micologia medica;
patologia urologica;
psicopatologia generale;
radioterapia;
terapia intensiva;
farmacologia cardiovascolare;
fisioterapia dermatologica;
malattie autoimmuni;
malattie dell'apparato respiratorio;
terapia intensiva e di urgenza in geriatria;
otoneurologia;
psicopatologia medica dell'età evolutiva;
bioetica;
deontologia medica;
chirurgia plastica ricostruttiva della testa e del collo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 luglio 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1982
Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 319
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-22;638#art-1