Art. 1
In vigore dal 16 feb 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
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Art. 57 - nell'art. 57, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono inclusi i seguenti:
filologia e critica dantesca;
filologia italiana;
letteratura del Rinascimento;
letteratura teatrale italiana;
sociologia della letteratura;
stilistica e metrica italiana;
storia della musica medievale;
storia della musica moderna;
geografia storica;
storia della filologia e della tradizione classica;
didattica del latino;
storia della lingua latina;
storia della storiografia antica;
storia agraria medievale;
storia dell'età della riforma e della controriforma;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
topografia dell'Italia antica;
antichità ed epigrafia latina;
storia della Chiesa medievale e dei movimenti ereticali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-22;1055#art-1