Art. 1

In vigore dal 6 ott 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 17, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari riguardanti il biennio di specializzazione, sono aggiunti i seguenti insegnamenti: analisi del linguaggio politico; contabilità pubblica; demografia storica; diritto dell'economia; diritto finanziario; econometria; economia dei Paesi socialisti; economia monetaria e creditizia; geografia storica; informatica; istituzioni giuridiche dell'Europa orientale; lingua araba moderna; lingua cinese; matematica per le scienze economiche e sociali; metodologia delle scienze sociali; metodologia delle scienze storiche; organizzazioni economiche internazionali; psicologia sociale; scienza della politica; sociologia della conoscenza; sociologia delle comunicazioni; sociologia dell'educazione; sociologia dell'organizzazione; sociologia politica; sociologia urbana e rurale; storia della civiltà materiale; storia dell'Africa a sud del Sahara; storia dell'Africa e dell'Asia mediterranea; storia dell'agricoltura; storia dell'America del Nord; storia dell'America latina; storia del pensiero politico contemporaneo; storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna e contemporanea; storia urbana. Nel medesimo art. 17 sono soppressi i seguenti insegnamenti: contabilità dello Stato e degli enti pubblici; diritto commerciale; matematica per le scienze sociali; storia dei rapporti fra Stato e Chiesa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 luglio 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1982 Registro n. 105 Istruzione, foglio n. 216
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-15;664#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia. — Testo vigente | Portale Normativo