Art. 1
In vigore dal 6 ott 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 17, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari riguardanti il biennio di specializzazione, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
analisi del linguaggio politico;
contabilità pubblica;
demografia storica;
diritto dell'economia;
diritto finanziario;
econometria;
economia dei Paesi socialisti;
economia monetaria e creditizia;
geografia storica;
informatica;
istituzioni giuridiche dell'Europa orientale;
lingua araba moderna;
lingua cinese;
matematica per le scienze economiche e sociali;
metodologia delle scienze sociali;
metodologia delle scienze storiche;
organizzazioni economiche internazionali;
psicologia sociale;
scienza della politica;
sociologia della conoscenza;
sociologia delle comunicazioni;
sociologia dell'educazione;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia politica;
sociologia urbana e rurale;
storia della civiltà materiale;
storia dell'Africa a sud del Sahara;
storia dell'Africa e dell'Asia mediterranea;
storia dell'agricoltura;
storia dell'America del Nord;
storia dell'America latina;
storia del pensiero politico contemporaneo;
storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna e contemporanea;
storia urbana.
Nel medesimo art. 17 sono soppressi i seguenti insegnamenti:
contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
diritto commerciale;
matematica per le scienze sociali;
storia dei rapporti fra Stato e Chiesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 luglio 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1982
Registro n. 105 Istruzione, foglio n. 216
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-15;664#art-1