Art. 1

In vigore dal 5 ott 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Messina approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: . Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: storia dell'agricoltura medioevale; storia economica; storia americana; filologia bizantina; lingua e letteratura greca.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-15;660#art-1

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