Art. 7

In vigore dal 24 lug 1982
Nell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente: "La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51-bis e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-15;463#art-7

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