Art. 5

In vigore dal 19 nov 1983
Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alla tabella allegata al presente decreto in conseguenza della necessità di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche diverse o nella stessa tabella non previste, nonché in relazione al compimento di processi di mobilità connessi all'attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1982 PERTINI BODRATO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1983 Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 44
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-30;1201#art-5

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Art. 5 Istituzione presso il Ministero della pubblica istruzione del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica. — Testo vigente | Portale Normativo