Art. 4

In vigore dal 12 mar 1983
Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonché quelle di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.
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Art. 4 Istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica. — Testo vigente | Portale Normativo