Art. 4

In vigore dal 2 mar 1983
Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonché quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.
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Art. 4 Istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del ruolo speciale previsto dall'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica. — Testo vigente | Portale Normativo