Art. 1

In vigore dal 13 ago 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni; Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato"; Considerata la necessità di disciplinare con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 8 del succitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste e i servizi da eseguire in economia da parte del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS); Udito il parere del Consiglio di Stato e ritenuto di doversi ad esso conformare; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1982; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: È approvato l'annesso regolamento, vistato dal proponente, concernente i lavori, le provviste e i servizi da eseguire in economia da parte del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 1982 PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1982 Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 4
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Art. 1 Regolamento concernente i lavori, le provviste e i servizi da eseguire in economia da parte del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo